• IT
  • EN
  • Menu
  • IT
  • EN
  • Menu
    Menu
  • IT
  • EN
  • Menu

    Commento all’art.1, commi 112-114 della Legge di Bilancio 2026 - Introduzione di una ritenuta sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi delle imprese e specifici casi di esenzione.

    Coordinamento con l’entrata in vigore del Testo Unico in materia di versamenti e riscossione

    di P. Braccioni

    Premessa essenziale alle disposizioni in commento è che a partire dal 1 gennaio 2026, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, sarebbe originariamente entrato in vigore il Testo Unico in materia di versamenti e riscossione di cui al D.Lgs. 24 marzo 2025 n.33 (il “Decreto 33”), nel quale sono confluite numerose norme rinvenibili in altri, più datati, provvedimenti legislativi.

    L’entrata in vigore di quest’ultimo provvedimento è stata invece rinviata al 1 gennaio 2027 a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2025 del c.d. Decreto “Milleproroghe”.

    In ogni caso, con riferimento alla materia in oggetto preme sottolineare che, proprio a causa di questa importante scelta normativa frutto della riforma fiscale ancora in atto, risulteranno abrogati gli articoli da 23 a 30 del D.p,R, 29 settembre1973 n.600 (il “Decreto 600”), cioè tutte le norme che disciplinano le ritenute fiscali, da quelle in materia di lavoro dipendente a quelle relative ai redditi di capitale.

    Una conseguenza pratica sarà quindi, tra altre, la modifica dei riferimenti normativi contenuti nelle attestazioni e certificazioni rilasciate dalle imprese come previste dalla legge (ad esempio le CU, le certificazioni relative ai dividendi, etc.).

    In questo ambito, risulterà quindi abrogato anche l’art.25 del Decreto 600 in materia di ritenuta sui rediti di lavoro autonomo e altri redditi, che risulta integralmente trasfuso nell’art.38 del Decreto 33; su quest’ultimo interviene appunto l’art.1, commi 112-114 della Legge di Bilancio.

    Anzitutto le norme di fine anno modificano la rubrica dell’art.38, che diviene “Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d’impresa e altri redditi”.

    E infatti, sul piano sostanziale, a partire dal1 gennaio 2028 verrà introdotta una ritenuta dello 0,5%, che passerà all’1% dall’ano successivo, su tutti i corrispettivi delle imprese (ricavi) derivanti da prestazioni di servizi e cessioni di beni.

    Sotto il profilo soggettivo, saranno esentate tutte le imprese che avranno aderito al regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. da 3 a 7 del D.Lgs, 5 agosto 2015 n.128 ovvero abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale; sul piano oggettivo, invece, saranno esentati tutti i pagamenti volti all’ottenimento di agevolazioni e detrazioni fiscali in genere.

    Ora, fermo restando che sul piano puramente formale la ritenuta viene giustificata dall’esigenza di potenziare la base informativa dell’Agenzia delle Entrate per l’analisi del rischio fiscale, non vi è chi non veda che il proposito evidente sia quello di spingere le imprese che ne abbiamo diritto ad aderire al regime di cooperative compliance o al concordato preventivo biennale.

    Questo dimostra in modo evidente quale sia la rilevanza attribuita dal legislatore a queste nuove forme di dialogo, confronto e rapporto tra Fisco e contribuenti, in linea con quanto affermato in numerose occasioni sia da alti esponenti di Governo sia dai vertici dell’Agenzia delle Entrate.

    Restano al momento fuori dall’esenzione i soggetti che abbiano aderito al regime di compliance fiscale c.d. “opzionale”, come previsto dall’art. 7-bis del D,Lgs 128/2015.

    Detta esclusione pare però poco ragionevole alla luce degli scopi della norma, ma, visti i tempi di entrata in vigore di questa disposizione (due anni), saranno evidentemente possibili modifiche, revisioni e aggiornamenti.

    13/01/2026
    PILL n. 01–2026
    L'AUTORE

    Avv.
    Patrizio Braccioni

    Refink s.r.l.
    Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Refink Holding s.r.l.

    Milano
    Piazza Giuseppe Missori, 2 – 20122

    Roma
    Via Ludovisi, 45 – 00187

    (MI) +39 02.36.63.92.21

    info@refink.eu

    Newsletter

    Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere tutte le nostre news

    P.IVA 09233650960

    REA MI - 189240

    CAP. SOCIALE EURO 120.000,00

    INFORMATIVA PRIVACY

    COOKIE POLICY

    PREFERENZE DI TRACCIAMENTO

    chevron-down