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    Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l’attuazione di misure restrittive dell’Unione e nazionali (EBA/GL/2024/14) e a norma del regolamento (UE) 2023/1113 (EBA/GL/2024/15)

    Banca d’Italia, con la Nota n. 48 dell’8 aprile 2025 e con la Nota n. 52 del 19 maggio 2025, ha dichiarato all’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority, EBA) l’intenzione di conformarsi ai seguenti Orientamenti (“Orientamenti EBA” ovvero “Orientamenti”) [1]:

    • Orientamenti in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l’attuazione di misure restrittive dell’Unione e nazionali (EBA/GL/2024/14);
    • Orientamenti in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l’attuazione di misure restrittive dell’Unione e nazionali a norma del regolamento (UE) 2023/1113 (EBA/GL/2024/15).

    1. Destinatari

    Nelle Note 48 e 52 viene specificato che gli Orientamenti EBA in esame si applicano ai seguenti destinatari:

      1. banche;
      2. società di intermediazione mobiliare (SIM);
      3. società di gestione del risparmio (SGR);
      4. società di investimento a capitale variabile (SICAV);
      5. società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
      6. istituti di moneta elettronica (IMEL);
      7. istituti di pagamento (IP);
      8. prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettera v-bis), del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, diversi dagli intermediari bancari e finanziari sopra indicati;
      9. succursali insediate in Italia di banche, SIM, SGR, SICAV, SICAF, IMEL, IP e prestatori di servizi per le cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;
      10. banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell’art. 43, comma 3, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
      11. Poste Italiane S.p.A., per l’attività di Bancoposta.

    2. Data di applicazione

    Gli Orientamenti EBA si applicano a partire dal 30 dicembre 2025.

    3. Aspetti principali

    Gli Orientamenti EBA in esame stabiliscono che gli istituti finanziari dovrebbero individuare e analizzare i settori della loro attività [2] che sono particolarmente vulnerabili o esposti a misure restrittive e all’elusione delle stesse.

    Su tale base dovrebbero predisporre, attuare e mantenere aggiornati politiche, procedure e controlli atti a garantire una effettiva conformità ai regimi di misure restrittive.

    4. Impatti sulla governance e operatività degli intermediari

    Si riportano di seguito i principali impatti in termini di governance e operatività previsti dagli Orientamenti EBA.

    Nomina del membro del personale di alto livello

    Gli istituti finanziari dovrebbero nominare un membro del personale di alto livello incaricato di svolgere le funzioni e i compiti di cui ai paragrafi da 19 a 21 degli Orientamenti e segnatamente:

    1. adottare le misure necessarie a garantire la conformità alle disposizioni di cui agli Orientamenti relative alla valutazione dell’esposizione a misure restrittive;
    2. adottare le misure necessarie a garantire la conformità alle disposizioni relative all’efficacia delle politiche e delle procedure in materia di misure restrittive;
    3. fornire periodicamente informazioni adeguate all’Organo di gestione (ndr Consiglio di amministrazione) per consentirgli di svolgere le proprie funzioni di cui ai soprarichiamati orientamenti. Le informazioni all’organo di gestione dovrebbero includere quanto meno:
      i. le modifiche all’esposizione dell’istituto finanziario a misure restrittive e l’esito della valutazione di tale esposizione;
      ii. le modifiche ai regimi di misure restrittive e il loro impatto sull’istituto finanziario;
      iii. statistiche e informazioni relative a:

      • il numero di segnalazioni generate;
      • il numero di segnalazioni in attesa di analisi;
      • il numero di relazioni presentate all’autorità nazionale competente per l’attuazione di misure restrittive e/o all’autorità di vigilanza competente in conformità della normativa applicabile;
      • il tempo medio intercorso tra un vero riscontro positivo e la relazione presentata all’autorità nazionale competente per l’attuazione di misure restrittive e/o all’autorità di vigilanza competente in conformità della normativa applicabile;
      • il valore dei fondi e/o delle risorse economiche congelati e il tipo di attività detenuti presso l’istituto finanziario;

      iv. informazioni sulle risorse umane e tecniche e sull’adeguatezza di tali risorse alla luce dell’esposizione dell’istituto finanziario a misure restrittive;
      v. carenze o lacune individuate in relazione alle politiche, alle procedure e ai  controlli dell’istituto finanziario in materia di misure restrittive, comprese le osservazioni trasmesse dalle autorità competenti per la supervisione delle politiche, delle procedure e dei controlli finalizzati all’attuazione delle suddette misure restrittive;
      vi. i casi di violazione e di elusione di misure restrittive con i relativi motivi;
      vii. proposte relative alle modalità atte a gestire eventuali modifiche dei requisiti normativi o dell’esposizione a misure restrittive o eventuali carenze o lacune in relazione alle politiche, alle procedure e ai controlli sulle misure restrittive dell’istituto finanziario che sono state individuate e casi di violazione e di elusione di misure restrittive che sono stati constatati;

    4. segnalare tutte le violazioni di misure restrittive alle autorità nazionali competenti per ’attuazione di misure restrittive e/o all’autorità di vigilanza competente in conformità della normativa applicabile;
    5. collaborare in modo efficace e costruttivo con le autorità nazionali competenti per l’attuazione di misure restrittive e con l’autorità di vigilanza competente in conformità della normativa applicabile.

    L’organo di gestione può assegnare tale ruolo a un membro del personale di alto livello che ha già altri compiti o funzioni in seno all’istituto finanziario (come il responsabile in materia di misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo o il responsabile della conformità), a condizione che:

    1. tale nomina sia giustificata dalle dimensioni e dalla complessità dell’istituto finanziario  e dall’esito della valutazione dell’esposizione a misure restrittive;
    2. la nomina non pregiudichi la capacità di tale membro del personale di alto livello di svolgere efficacemente i propri compiti o funzioni;
    3. questa concomitanza di compiti non dia origine a conflitti di interesse, per esempio sotto forma di incompatibilità tra le funzioni operative e quelle di controllo assegnate a tale membro del personale.

    Svolgimento di una valutazione dell’esposizione a misure restrittive

    Le procedure interne degli istituti finanziari dovrebbero prevedere la valutazione dell’esposizione a misure restrittive per comprendere in che misura ciascun settore della loro attività è esposto a tali misure restrittive e vulnerabile all’elusione delle stesse.

    La valutazione dell’esposizione a misure restrittive dovrebbe consentire agli enti finanziari di individuare e valutare:

    1. quali regimi di misure restrittive si applicano loro;
    2. la probabilità di una mancata attuazione di misure restrittive;
    3. la probabilità di elusione di misure restrittive;
    4. le conseguenze di eventuali violazioni di misure restrittive;
    5. i seguenti fattori di rischio: il rischio geografico, il rischio in relazione ai clienti, il rischio in relazione ai prodotti e servizi il rischio in relazione ai canali di distribuzione, inclusa la possibilità che il ricorso a intermediari, agenti, terzi, rapporti bancari di corrispondenza o altri canali di distribuzione.

    Nell’effettuare una valutazione dell’esposizione a misure restrittive gli istituti finanziari dovrebbero considerare se uno screening retroattivo dei loro portafogli clienti e dei dati relativi a precedenti transazioni potrebbe essere utile e proporzionato, come ad esempio nel caso in cui l’istituto finanziario abbia constatato o abbia ragionevoli motivi per sospettare che il proprio precedente sistema di screening fosse inadeguato o inefficace. Gli istituti finanziari dovrebbero assicurarsi che la loro valutazione dell’esposizio e a misure restrittive rimanga aggiornata e pertinente. A tal fine, dovrebbero riesaminarla almeno una volta l’anno e, se necessario, aggiornarla.

    4. Prossimi step

    RbyC in ottemperanza agli Orientamenti EBA e alle Note emanate da Banca d’Italia ha provveduto a integrare la propria proposta di metodologia per l’esercizio di autovalutazione con appositi indicatori di rischio inerente e di vulnerabilità concernenti le misure restrittive.

    Inoltre, è opportuno che gli intermediari provvedano a integrare le proprie policy/procedure, disciplinando la figura del responsabile della conformità alle misure restrittive e indicando il soggetto designato nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

    [1] Per consultare gli Orientamenti EBA cliccare qui.

    [2] Per tali intendendosi i prodotti e i servizi offerti dall’intermediario cliccare qui.

    23/02/2026
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