Banca d’Italia, con la Nota n. 48 dell’8 aprile 2025 e con la Nota n. 52 del 19 maggio 2025, ha dichiarato all’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority, EBA) l’intenzione di conformarsi ai seguenti Orientamenti (“Orientamenti EBA” ovvero “Orientamenti”) [1]:
1. Destinatari
Nelle Note 48 e 52 viene specificato che gli Orientamenti EBA in esame si applicano ai seguenti destinatari:
2. Data di applicazione
Gli Orientamenti EBA si applicano a partire dal 30 dicembre 2025.
3. Aspetti principali
Gli Orientamenti EBA in esame stabiliscono che gli istituti finanziari dovrebbero individuare e analizzare i settori della loro attività [2] che sono particolarmente vulnerabili o esposti a misure restrittive e all’elusione delle stesse.
Su tale base dovrebbero predisporre, attuare e mantenere aggiornati politiche, procedure e controlli atti a garantire una effettiva conformità ai regimi di misure restrittive.
4. Impatti sulla governance e operatività degli intermediari
Si riportano di seguito i principali impatti in termini di governance e operatività previsti dagli Orientamenti EBA.
Nomina del membro del personale di alto livello
Gli istituti finanziari dovrebbero nominare un membro del personale di alto livello incaricato di svolgere le funzioni e i compiti di cui ai paragrafi da 19 a 21 degli Orientamenti e segnatamente:
iv. informazioni sulle risorse umane e tecniche e sull’adeguatezza di tali risorse alla luce dell’esposizione dell’istituto finanziario a misure restrittive;
v. carenze o lacune individuate in relazione alle politiche, alle procedure e ai controlli dell’istituto finanziario in materia di misure restrittive, comprese le osservazioni trasmesse dalle autorità competenti per la supervisione delle politiche, delle procedure e dei controlli finalizzati all’attuazione delle suddette misure restrittive;
vi. i casi di violazione e di elusione di misure restrittive con i relativi motivi;
vii. proposte relative alle modalità atte a gestire eventuali modifiche dei requisiti normativi o dell’esposizione a misure restrittive o eventuali carenze o lacune in relazione alle politiche, alle procedure e ai controlli sulle misure restrittive dell’istituto finanziario che sono state individuate e casi di violazione e di elusione di misure restrittive che sono stati constatati;
L’organo di gestione può assegnare tale ruolo a un membro del personale di alto livello che ha già altri compiti o funzioni in seno all’istituto finanziario (come il responsabile in materia di misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo o il responsabile della conformità), a condizione che:
Svolgimento di una valutazione dell’esposizione a misure restrittive
Le procedure interne degli istituti finanziari dovrebbero prevedere la valutazione dell’esposizione a misure restrittive per comprendere in che misura ciascun settore della loro attività è esposto a tali misure restrittive e vulnerabile all’elusione delle stesse.
La valutazione dell’esposizione a misure restrittive dovrebbe consentire agli enti finanziari di individuare e valutare:
Nell’effettuare una valutazione dell’esposizione a misure restrittive gli istituti finanziari dovrebbero considerare se uno screening retroattivo dei loro portafogli clienti e dei dati relativi a precedenti transazioni potrebbe essere utile e proporzionato, come ad esempio nel caso in cui l’istituto finanziario abbia constatato o abbia ragionevoli motivi per sospettare che il proprio precedente sistema di screening fosse inadeguato o inefficace. Gli istituti finanziari dovrebbero assicurarsi che la loro valutazione dell’esposizio e a misure restrittive rimanga aggiornata e pertinente. A tal fine, dovrebbero riesaminarla almeno una volta l’anno e, se necessario, aggiornarla.
4. Prossimi step
RbyC in ottemperanza agli Orientamenti EBA e alle Note emanate da Banca d’Italia ha provveduto a integrare la propria proposta di metodologia per l’esercizio di autovalutazione con appositi indicatori di rischio inerente e di vulnerabilità concernenti le misure restrittive.
Inoltre, è opportuno che gli intermediari provvedano a integrare le proprie policy/procedure, disciplinando la figura del responsabile della conformità alle misure restrittive e indicando il soggetto designato nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
[1] Per consultare gli Orientamenti EBA cliccare qui.
[2] Per tali intendendosi i prodotti e i servizi offerti dall’intermediario cliccare qui.
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