Premessa
Banca d’Italia, considerata l’esigenza di uniformare la vigente disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio all’evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale [1], con Provvedimento del 23 marzo 2026 (di seguito il “Provvedimento”), ha modificato il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015 (di seguito il “Regolamento”), pubblicando il 6° aggiornamento.
La presente Pill ha finalità meramente ricognitive e informative e non intende fornire un’analisi esaustiva di dettaglio degli impatti derivanti né sostituire le valutazioni che ciascun destinatario è tenuto a svolgere. La Pill si propone, invece, di illustrare in forma sintetica le principali novità introdotte, al fine di supportare e proporre una prima valutazione delle aree eventualmente interessate da interventi di adeguamento.
1. Destinatari
i) SGR;
ii) SICAV e SICAF.
2. Data di applicazione
Lo scorso 8 aprile 2026 è entrato in vigore il sesto aggiornamento del Regolamento sulla Gestione collettiva del risparmio, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I gestori di OICR devono adeguarsi alle nuove disposizioni, apportando le modifiche necessarie, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
3. Obiettivi ed aspetti principali
Il sesto aggiornamento del Regolamento sulla Gestione collettiva del risparmio recepisce la normativa nazionale ed europea, intervenendo su diversi procedimenti amministrativi relativi a SGR, SICAV e SICAF.
Più nello specifico, le principali novità riguardano:
4. Dettagli dei principali aspetti derivanti dalle modifiche apportate al TUF dalla Legge Capitali
Si riportano di seguito i principali impatti in termini di definizioni e operatività in capo ai destinatari derivanti dalle modifiche apportate al TUF della L. 21/2024 (di seguito “Legge Capitali”).
4.1. SICAF e SICAV in gestione esterna e interna
Come anticipato, l’art. 16 Legge Capitali prevede una semplificazione del regime di vigilanza sulle SICAV e SICAF eterogestite (o in gestione esterna).
Il Regolamento distingue due sezioni autonome per disciplinare in modo chiaro le diverse tipologie di SICAV e SICAF, articolandole rispettivamente in gestione interna e gestione esterna.
Lo statuto delle SICAV e SICAF in gestione esterna prevedono l’affidamento della gestione del patrimonio ad un gestore esterno che può essere una SGR, una società di gestione UE o un GEFIA UE.
È fondamentale specificare che alle SICAV e SICAF in gestione esterna non si applicano le disposizioni indirizzate ai gestori.
Ai fini del versamento del capitale inziale minimo, il gestore esterno procede all’apertura presso la banca depositaria di un conto corrente indisponibile intestato alla società.
L’avvio dell’operatività delle SICAV e delle SICAF in gestione esterna non riservate è subordinato all’approvazione dello statuto della Banca d’Italia su istanza del gestore esterno.
Il capitale minimo richiesto per SICAV e SICAF in gestione esterna coincide con quello richiesto alle società per azioni, ovvero di euro 50.000, come previsto dall’art. 2327 del codice civile.
Le disposizioni del Capitolo III del Regolamento rubricato “Modifiche statutarie delle SICAV e delle SICAF, in gestione interna e in gestione esterna, non riservate” sono interamente applicabili, sebbene occorra precisare che la domanda di approvazione delle modifiche dello statuto è presentata a Banca d’Italia dal gestore esterno tramite pec entro 15 giorni dallo svolgimento dell’assemblea della società e la copia del testo aggiornato dello statuto entro 30 giorni dagli adempimenti previsti dall’articolo 2436 del codice civile.
In materia di segnalazioni di vigilanza, le SICAV e SICAF in gestione interna inviano quanto previsto dal “Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR [2]”.
Per quanto riguarda le SICAV e SICAF in gestione esterna, è la qualifica del gestore come sottosoglia o sopra soglia che determina il regime segnaletico applicabile.
Per le SICAV e le SICAF in gestione interna, l’aggiornamento normativo ha carattere esclusivamente formale e non introduce modifiche sostanziali ai requisiti, che rimangono invariati.
4.2. Modifica dell’operatività: nuovi prodotti e nuovi servizi
Con riferimento all’operatività posta in capo ad una SGR, viene distinta la prestazione di nuovi servizi dalla gestione di nuove tipologie di OICR.
In particolare, per la prestazione di nuovi servizi, le SGR che hanno già avviato l’operatività devono dare comunicazione a Banca d’Italia, trasmettendo un nuovo programma di attività e una nuova relazione sulla struttura organizzativa, ad esempio per il servizio di gestione di portafoglio, servizi in materia di investimenti, servizi di ricezione e trasmissione ordini etc. Banca d’Italia rende noto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione se non esistono motivi ostativi alla prestazione di nuovi servizi o alle modifiche alla struttura organizzativa.
Invece, nei casi in cui la SGR abbia intenzione di gestire nuove tipologie di OICR, deve comunicarlo a Banca d’Italia almeno 30 giorni prima della loro istituzione. Inoltre, nei casi in cui la SGR sia autorizzata come gestore di FIA riservati ad investitori professionali ed intenda gestire fondi non riservati, è necessario comunicare a Banca d’Italia anche l’avvenuto adeguamento del capitale minimo iniziale da 500 mila euro a 1 milione di euro.
4.3. Gestori di fondi ELTIF, EuVECA e EuSEF
Il GEFIA italiano che intende gestire fondi ELTIF deve presentare domanda di autorizzazione a Banca d’Italia, che viene rilasciata entro 60 giorni, al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 6 del Regolamento ELTIF. Se il fondo è destinato anche a investitori retail, alla domanda deve essere allegata ulteriore documentazione; così facendo Banca d’Italia valuterà anche il regolamento del fondo. Nel caso di SICAF o SICAV in gestione interna di nuova costituzione, l’autorizzazione alla gestione del fondo è rilasciata entro 90 giorni congiuntamente all’autorizzazione alla costituzione della SICAF o SICAV in gestione interna.
Con riferimento al GEFIA italiano che vuole gestire un fondo come EuVECA o EuSEF, è necessario presentare richiesta di autorizzazione a Banca d’Italia. Se il fondo è istituito in Italia e rispetta i requisiti europei, Banca d’Italia registra il fondo come EuVECA/EuSEF entro 60 giorni e, nel caso in cui questo sia il primo fondo della tipologia indicata, iscrive anche il gestore in una sezione speciale dell’albo. Successivamente alla registrazione, il gestore comunica entro 10 giorni l’avvio dell’attività.
Nei casi di superamento della soglia (opt-in), sia alla SGR sottosoglia sia alla SICAF sottosoglia in gestione interna, che gestiscono esclusivamente EuVECA ed EuSEF, si applica quanto previsto nel Titolo II, Capitolo I, Sezione VII, paragrafo 2, se è una SGR, oppure quanto previsto nel Titolo III, Capitolo I, Sezione III, paragrafo 2, se è una SICAF in gestione interna, nei casi di seguito riportati:
5. Prossimi passi
Alla luce di quanto rappresentato nei paragrafi precedenti, i destinatari dovrebbero svolgere, entro il termine dei sei mesi dall’entrata in vigore, una verifica complessiva dei propri assetti, processi, documentazione e presidi, al fine di accertare che non permangano aree che richiedano ulteriori interventi di adeguamento.
A titolo esemplificativo gli ambiti da valutare dovrebbero riguardare almeno:
In tale contesto, più in generale, i destinatari dovranno valutare se gli adeguamenti già effettuati in recepimento della Legge Capitali, della normativa ESG, della disciplina AIFMD, ELTIF, EuVECA, EuSEF siano pienamente coerenti con le modifiche apportate dal Provvedimento ciò pure in considerazione delle recenti novità introdotte dalla riforma del TUF.
L’attività di assessment dovrà essere svolta secondo un approccio proporzionato alla natura, dimensione e complessità dell’operatività di ciascun destinatario, tenendo conto delle attività effettivamente svolte, delle tipologie di OICR gestiti e della relativa struttura organizzativa adottata.
[1] Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria “TUF”), come da ultimo modificato dalla legge 5 marzo 2024, n.21 (“Legge Capitali”), recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i) vista la necessità di coordinare la disciplina contenuta nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio con la disciplina europea in materia di gestori di fondi EuVECA ed EuSEF, contenuta nei regolamenti (UE) 345/2013 e 346/2013 come modificati dal regolamento (UE) 2017/1991, con la disciplina europea sui gestori di fondi ELTIF, contenuta nel regolamento (UE) 2015/760 come modificato dal regolamento (UE) 2023/606, con la disciplina europea sui fondi comuni monetari, contenuta nel regolamento (UE) 2017/1131, e con la disciplina europea dei depositari di PEPP, contenuta nel regolamento (UE) 2019/1238; ii) tenuto conto degli Orientamenti dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) del 21 agosto 2024 sull’utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nelle denominazione dei fondi; iii) visto l’art. 16 della legge 5 marzo del 2024, n.21, (“Legge Capitali”), che ha semplificato il regime di vigilanza sulle SICAV e SICAF eterogestite; iv) visto il Regolamento delegato (UE) 2024/2759 della Commissione del 19 luglio 2024 che integra il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i casi in cui i derivati saranno utilizzati unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti del fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF), i requisiti per la politica di rimborso e gli strumenti di gestione della liquidità dell’ELTIF, le circostanze per l’abbinamento delle richieste di trasferimento quote o azioni dell’ELTIF, taluni criteri per la liquidazione delle attività dell’ELTIF e taluni elementi dell’informativa sui costi; v) visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2014/913 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2011/61/UE (AIFMD) per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere dei gestori di fondi di investimento alternativi e lo scambio di informazioni tra autorità competenti sulle lettere di notifica transfrontaliera; vi) visto il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio “non arrecare un danno significativo”, che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche.
[2] Circolare n.189 del 21 ottobre 1993.
Milano
Piazza Giuseppe Missori, 2 – 20122
Roma
Via Ludovisi, 45 – 00187
(MI) +39 02.36.63.92.21
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