1. Premessa
Lo scorso 27 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 13 marzo 2026 n.39 (di seguito il “Decreto”) avente ad oggetto il recepimento della direttiva (UE) 2024/927 (di seguito anche la “Direttiva”) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi.
L’art. 1 del decreto in oggetto contiene le disposizioni di recepimento nell’ordinamento nazionale (precisamente all’interno del TUF) della Direttiva (UE) 2024/927, ad eccezione delle misure di cui agli art. 1, par. 12, e art. 2, par. 7, relative agli obblighi di reporting verso le autorità da parte dei fondi alternativi e dei fondi comuni UCITS, che si applicheranno dal 16 aprile 2027.
2. Destinatari
3. Data di applicazione
Il Decreto legislativo 13 marzo 2026 n.39 è entrato in vigore in data 28 marzo 2026. Tuttavia, le disposizioni si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026.
Inoltre, si precisa che Banca d’Italia e Consob, entro il 16 ottobre 2026, sono tenute a adottare le disposizioni attuative delle disposizioni del TUF, come modificate dal presente decreto.
4. Obiettivi ed aspetti principali
Gli obiettivi principali che si è posta la Direttiva in materia di aggiornamento della disciplina riguardano:
5. Nuove definizioni ed impatti operativi
Si riportano di seguito i principali impatti in termini di definizioni e operatività in capo ai destinatari della normativa in oggetto:
5.1. Nuova definizione di “FIA di credito” o “FIA concedente prestiti”
Per FIA di credito o FIA concedente prestiti si intende un FIA che presenta alternativamente uno dei seguenti requisiti: i) possiede una strategia di investimento che consiste principalmente nell’investire in crediti; ii) detiene in portafoglio crediti aventi un valore nozionale che rappresenta almeno il 50% del suo valore patrimoniale netto.
Allo stesso tempo viene ampliata la definizione di investimento in credito, che comprende unicamente, nel recepimento italiano della AIFMD II, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, includendo l’acquisto di crediti, svolta in maniera diretta da parte del FIA o in maniera indiretta tramite le SPV a condizione che il GEFIA o il FIA partecipino alla strutturazione del prestito.
Per FIA che investe anche in credito si intende il FIA, diverso dal FIA di credito, che investe in almeno un credito.
Inoltre, i FIA UE di credito che intendono investire in crediti in Italia non sono più sottoposti ad un procedimento autorizzativo da parte di Banca d’Italia ma il GEFIA deve unicamente informare Banca d’Italia nel momento in cui avvia l’operatività.
È vietata la costituzione di un FIA la cui strategia di investimento consista in tutto o anche solo in parte nell’investire in crediti con la sola finalità di cederli o trasferirli a terzi (c.d. strategia originate-to-distribute). Nel caso in cui una parte dei crediti in cui tali FIA investono venga ceduta o trasferita a soggetti terzi, il FIA conserva nel proprio portafoglio una quota pari al 5% del valore nozionale dei crediti ceduti o trasferiti (c.d. risk retention).
Inoltre, la norma vieta ai FIA di credito o FIA concedenti prestiti di concedere finanziamenti al GEFIA, ai soggetti da esso o dal depositario delegati, al relativo personale e, in generale, ai soggetti a essi correlati, nonché ai soggetti del gruppo del GEFIA (salvo alcune eccezioni), al fine di prevenire conflitti di interesse e garantire l’indipendenza delle decisioni di investimento.
5.2. Forma del FIA
I FIA che originano prestiti devono assumere una forma chiusa, in quanto la concessione del credito è un’operazione non compatibile con il meccanismo continuo di rimborso di quote e azioni (cfr. considerando 21) della Direttiva AIFMD II.
Allo stesso tempo, come indicato nel Decreto di recepimento, la forma del FIA può essere aperta, a condizione che il gestore del fondo dimostri alla Banca d’Italia che il sistema di gestione del rischio di liquidità del FIA di credito risulta compatibile con la strategia di investimento e con la politica di rimborso del FIA. Se non vengono soddisfatte tali condizioni, Banca d’Italia (sentita la Consob) può vietare l’istituzione del FIA.
5.3. Depositario
È possibile per i depositari autorizzati ai sensi del TUF svolgere l’incarico di depositario per i FIA UE senza essere stabiliti nello Stato membro di origine del FIA, se previsto dalle disposizioni normative dello Stato membro e al ricorrere di determinate condizioni.
Il depositario non può essere controparte dei crediti del fondo né un soggetto coinvolto nelle operazioni, al fine di evitare possibili conflitti di interesse.
6. Estensione delle attività esercitabili dalla SGR
Le SGR possono, in aggiunta al perimetro di attività già previsto dall’ artt. 33 del TUF:
7. Prossimi passi
Alla luce di quanto rappresentato nei paragrafi precedenti, SGR, SICAF e SICAV dovrebbero, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
Inoltre, è necessario precisare che il Decreto ha attuato i principi previsti dalla Direttiva AIFMD II. In particolare, taluni profili di natura tecnica e applicativa risultano demandati all’adozione di disposizioni attuative da parte di Banca d’Italia e Consob. Segnatamente:
Milano
Piazza Giuseppe Missori, 2 – 20122
Roma
Via Ludovisi, 45 – 00187
(MI) +39 02.36.63.92.21
info@refink.eu
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