In data 31 luglio 2024 Banca d’Italia ha posto in consultazione:
Le proposte di modifica alle Disposizioni sull’organizzazione e i controlli interni AML sono volte ad introdurre l’obbligo per gli intermediari bancari e finanziari di trasmettere alla Banca d’Italia segnalazioni periodiche antiriciclaggio.
Tali nuove previsioni si fondano sull’articolo 7, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 231/2007 che, nel disciplinare i poteri delle Autorità di vigilanza di settore, prevede che esse possano richiedere l’invio, con le modalità e nei termini stabiliti nelle disposizioni di attuazione, di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo [1].
Il patrimonio informativo quali-quantitativo derivante dalle nuove segnalazioni consentirà alla Banca d’Italia di disporre di una base dati ampia, omogenea e sistematica e di dotarsi di procedure e controlli più strutturati per la raccolta e la verifica dei dati in materia AML/CFT, rendendo così più efficienti i processi a supporto delle attività di analisi [2].
In particolare, la nuova Parte Ottava del Provvedimento del 26 marzo 2019 (che stabilisce l’obbligo segnaletico e fissa, in linea generale, le modalità, la periodicità ed il termine per l’inoltro delle segnalazioni) rubricata “Le segnalazioni periodiche antiriciclaggio”, prevede:
Per quanto concerne la prima segnalazione, essa sarà riferita al 31 dicembre 2024 e il termine per l’invio dei dati sarà il 31 marzo 2025.
La segnalazione dovrà essere trasmessa tramite il canale Infostat in formato XML.
Per maggiori dettagli sul contenuto delle segnalazioni, la nuova Parte Ottava rinvia ad apposito Manuale operativo che costituisce parte integrante dell’aggiornamento delle Disposizioni sull’organizzazione e i controlli interni AML.
A seguito di questo nuovo obbligo segnaletico, l’Autorità di Vigilanza ha altresì proposto modifiche alla Parte Settima, dedicata alla valutazione dei rischi di riciclaggio, prevedendo di anticipare al 31 marzo il termine per la trasmissione del documento contente gli esiti dell’esercizio di autovalutazione antiriciclaggio, rispetto al termine originariamente stabilito del 30 aprile di ogni anno.
Infine, in coerenza con quanto previsto per l’invio alla UIF dei dati aggregati concernenti l’operatività del destinatario (S.AR.A.) e delle comunicazioni oggettive, nella Parte Terza, Sezione I, dedicata ai compiti della Funzione Antiriciclaggio, viene esplicitato che la trasmissione delle segnalazioni periodiche è prerogativa della medesima Funzione Antiriciclaggio.
Con riguardo al contenuto delle segnalazioni, come noto agli operatori del settore, esso non presenta una novità: invero, già nel corso del 2023 e del presente anno, i soggetti obbligati hanno dovuto fornito i dati e le informazioni richieste dalla nuova segnalazione attraverso la compilazione del c.d. “questionario AML” (in formato excel), a cui è seguito altresi un documento dell’Autorità di Vigilanza sugli esiti delle rilevazioni [3].
L’elemento principale di novità, pertanto, risiede nella modalità di trasmissione delle informazioni. Invero la segnalazione, come precedentemente accennato, dovrà essere trasmessa tramite il canale Infostat in formato XML.
In continuità con la struttura del “questionario AML” in formato excel, le segnalazioni si articolano nelle seguenti sezioni:
[1] Nell specifico l’art. 7, comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 231/2007, stabilisce che le Autorità di Vigilanza di settore, nell’ambito delle rispettive attribuzioni “effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso la richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i documenti, gli atti e di ogni altra informazione utili all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell'esercizio di tali competenze, le autorità di vigilanza di settore hanno il potere di convocare i componenti degli organi di direzione, amministrazione e controllo e il personale dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati e possono richiedere l'invio, con le modalità e nei termini stabiliti nelle disposizioni di attuazione di cui al comma 1, lettera a), di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. I poteri ispettivi e di controllo previsti dalla presente lettera possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, nei limiti consentiti dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa.”
[2] Questa scelta risulta coerente con gli Orientamenti EBA sulla vigilanza AML basata sul rischio (EBA/GL/2021/16) che richiedono alle Autorità di vigilanza di basare la propria azione su una pluralità di fonti informative, funzionali al confronto con i soggetti vigilati, all’individuazione di rischi emergenti e alla conduzione di valutazioni di rischio settoriali e individuali.
[3] Per visionare il documento e i relativi esiti delle rilevazioni cliccare qui.
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