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    Obblighi segnaletici Antiriciclaggio: in consultazione la normativa sulle segnalazioni periodiche AML (Pill AML)

    Premessa

    In data 31 luglio 2024 Banca d’Italia ha posto in consultazione:

    • le modifiche al Provvedimento del 26 marzo 2019 recante “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” nonché
    • il nuovo “Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio”.
    Le modifiche al Provvedimento del 26 marzo 2019

    Le proposte di modifica alle Disposizioni sull’organizzazione e i controlli interni AML sono volte ad introdurre l’obbligo per gli intermediari bancari e finanziari di trasmettere alla Banca d’Italia segnalazioni periodiche antiriciclaggio.

    Tali nuove previsioni si fondano sull’articolo 7, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 231/2007 che, nel disciplinare i poteri delle Autorità di vigilanza di settore, prevede che esse possano richiedere l’invio, con le modalità e nei termini stabiliti nelle disposizioni di attuazione, di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo [1].

    Il patrimonio informativo quali-quantitativo derivante dalle nuove segnalazioni consentirà alla Banca d’Italia di disporre di una base dati ampia, omogenea e sistematica e di dotarsi di procedure e controlli più strutturati per la raccolta e la verifica dei dati in materia AML/CFT, rendendo così più efficienti i processi a supporto delle attività di analisi [2].

    In particolare, la nuova Parte Ottava del Provvedimento del 26 marzo 2019 (che stabilisce l’obbligo segnaletico e fissa, in linea generale, le modalità, la periodicità ed il termine per l’inoltro delle segnalazioni) rubricata “Le segnalazioni periodiche antiriciclaggio”, prevede:

    • la periodicità annuale della segnalazione con data di riferimento al 31 dicembre e con periodo di riferimento dal 1° gennaio al 31 dicembre;
    • la trasmissione della segnalazione entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

    Per quanto concerne la prima segnalazione, essa sarà riferita al 31 dicembre 2024 e il termine per l’invio dei dati sarà il 31 marzo 2025.

    La segnalazione dovrà essere trasmessa tramite il canale Infostat in formato XML.

    Per maggiori dettagli sul contenuto delle segnalazioni, la nuova Parte Ottava rinvia ad apposito Manuale operativo che costituisce parte integrante dell’aggiornamento delle Disposizioni sull’organizzazione e i controlli interni AML.

    A seguito di questo nuovo obbligo segnaletico, l’Autorità di Vigilanza ha altresì proposto modifiche alla Parte Settima, dedicata alla valutazione dei rischi di riciclaggio, prevedendo di anticipare al 31 marzo il termine per la trasmissione del documento contente gli esiti dell’esercizio di autovalutazione antiriciclaggio, rispetto al termine originariamente stabilito del 30 aprile di ogni anno.

    Infine, in coerenza con quanto previsto per l’invio alla UIF dei dati aggregati concernenti l’operatività del destinatario (S.AR.A.) e delle comunicazioni oggettive, nella Parte Terza, Sezione I, dedicata ai compiti della Funzione Antiriciclaggio, viene esplicitato che la trasmissione delle segnalazioni periodiche è prerogativa della medesima Funzione Antiriciclaggio.

    Il nuovo Manuale Antiriciclaggio

    Con riguardo al contenuto delle segnalazioni, come noto agli operatori del settore, esso non presenta una novità: invero, già nel corso del 2023 e del presente anno, i soggetti obbligati hanno dovuto fornito i dati e le informazioni richieste dalla nuova segnalazione attraverso la compilazione del c.d. “questionario AML” (in formato excel), a cui è seguito altresi un documento dell’Autorità di Vigilanza sugli esiti delle rilevazioni [3].

    L’elemento principale di novità, pertanto, risiede nella modalità di trasmissione delle informazioni. Invero la segnalazione, come precedentemente accennato, dovrà essere trasmessa tramite il canale Infostat in formato XML.

    In continuità con la struttura del “questionario AML” in formato excel, le segnalazioni si articolano nelle seguenti sezioni:

    • nella Sezione I – Clientela (rivolta a tutti i destinatari) sono richieste informazioni sulle caratteristiche e sulla composizione della clientela, con riguardo ai clienti titolari di rapporti continuativi alla data di riferimento e ai clienti che hanno eseguito operazioni occasionali nel periodo.
    • nella Sezione II – Canali distributivi (rivolta a tutti i destinatari) sono richieste informazioni sulle modalità di identificazione della clientela acquisita nel periodo (in presenza, a distanza, tramite terzi).
    • nella Sezione III – Presenza all’estero (rivolta agli intermediari italiani) è indicato se l'intermediario presta la propria attività istituzionale in libera prestazione di servizi presso altri paesi comunitari.
    • nella la Sezione IV – Mandati fiduciari (rivolta alle società fiduciarie iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 TUB) si richiede di indicare il numero dei mandati per amministrazione fiduciaria e per servizi diversi dall’amministrazione fiduciaria e il valore dei mandati per amministrazione fiduciaria suddivisi per tipologia di mandato, di rapporto intrattenuto con la clientela e di beni oggetto dell’incarico.
    • nella Sezione V – Presidi AML/CFT (rivolta a tutti i destinatari) si richiede informazioni sugli assetti organizzativi, le procedure e i controlli interni per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
    • nella Sezione VI – Informazioni di gruppo (rivolta ai destinatari capogruppo di gruppi bancari, di SIM o finanziari) sono richieste informazioni sul modello organizzativo di delega delle SOS nel gruppo, sul numero e sulla quota di clienti comuni a più società del gruppo e sulla presenza nel gruppo di succursali o filiazioni stabilite in paesi terzi con ordinamenti che presentano limiti alla circolazione delle informazioni.
    • nella Sezione VII – Contatti sono segnalati i riferimenti del personale che può essere contattato per eventuali richieste riguardanti le segnalazioni antiriciclaggio.

    [1] Nell specifico l’art. 7, comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 231/2007, stabilisce che le Autorità di Vigilanza di settore, nell’ambito delle rispettive attribuzioni “effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso la richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i documenti, gli atti e di ogni altra informazione utili all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell'esercizio di tali competenze, le autorità di vigilanza di settore hanno il potere di convocare i componenti degli organi di direzione, amministrazione e controllo e il personale dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati e possono richiedere l'invio, con le modalità e nei termini stabiliti nelle disposizioni di attuazione di cui al comma 1, lettera a), di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. I poteri ispettivi e di controllo previsti dalla presente lettera possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, nei limiti consentiti dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa.”

    [2] Questa scelta risulta coerente con gli Orientamenti EBA sulla vigilanza AML basata sul rischio (EBA/GL/2021/16) che richiedono alle Autorità di vigilanza di basare la propria azione su una pluralità di fonti informative, funzionali al confronto con i soggetti vigilati, all’individuazione di rischi emergenti e alla conduzione di valutazioni di rischio settoriali e individuali.

    [3] Per visionare il documento e i relativi esiti delle rilevazioni cliccare qui.

     

    14/10/2024
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