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    Comunicazione UIF del 7 maggio 2026 – Prevenzione di attività illecite connesse con la violazione di misure restrittive dell’Unione europea

    di G. Zabarino

    1. Premessa

    Con comunicazione del 7 maggio 2026 (di seguito, “Comunicazione”), la UIF ha richiamato l’attenzione degli operatori circa l’esigenza di assicurare il corretto adempimento degli obblighi introdotti, inter alia, dall’entrata in vigore del Decreto legislativo 211/2025 [1] (di seguito “Decreto”) relativo all’adozione di misure restrittive UE. Il Decreto attribuisce rilevanza penale alla violazione delle misure restrittive dell’Unione, rafforzando le conseguenze derivanti dalla mancata applicazione o elusione delle stesse.
    La Comunicazione si rivolge a tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, tra cui banche, intermediari finanziari, professionisti, richiamando la necessità di rafforzare in maniera sostanziale i presidi già esistenti in materia di controlli AML/CTF e di
    monitoraggio delle misure restrittive.

    2. Nuove fattispecie di reato

    Come anticipato in premessa, il Decreto recepisce nell’ordinamento nazionale le disposizioni cui alla Direttiva (UE) 2024/1226 che introducono un quadro normativo armonizzato in materia di reati e sanzioni connessi alla violazione delle misure restrittive dell’Unione europea.

    In particolare, il Decreto ha introdotto nel codice penale nuove fattispecie di reato relative a:

    • la violazione e l’elusione delle misure restrittive (art. 275-bis c.p.);
    • la violazione degli obblighi informativi imposti dalle misure restrittive (articolo 275-ter c.p.);
    • la violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività (articolo 275-quater c.p.);
    • la violazione colposa delle misure stesse (articolo 275-quinquies c.p).

    Nei casi in cui le condotte di cui sopra riguardano fondi, risorse economiche, beni, servizi, operazioni o attività che hanno un valore inferiore a 10.000 euro, si applica una sanzione amministrativa.
    La Comunicazione evidenzia che il nuovo quadro normativo richiede agli operatori un approccio maggiormente sostanziale ed orientato al rischio, intercettando eventuali violazioni di divieti e limitazioni imposti dalla normativa di riferimento.

    3. Impatti operativi
    I reati introdotti dal Decreto integrano ipotesi di attività criminose che, ove sussistano i presupposti previsti dall’articolo 35 del D.lgs. 231/2007 e dalle relative disposizioni attuative, possono determinare l’obbligo di effettuare una segnalazione di operazione sospetta (SOS).
    Si chiarisce che l’obbligo di segnalazione è autonomo e distinto rispetto agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa relativi alle misure restrittive. La segnalazione deve fondarsi su un sospetto adeguatamente valutato e rappresentato.
    Ai fini della valutazione del sospetto assumono rilievo diversi elementi, tra cui:

    • il riscontro dei nominativi e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche;
    • l’eventuale coinvolgimento di soggetti collegati o riconducibili ai soggetti sanzionati sulla base delle informazioni disponibili;
    • le caratteristiche oggettive dell’operatività rilevata.

    La UIF richiama quanto già chiarito nel Provvedimento UIF 18 dicembre 2025 [2], precisando che la mera omonimia non è di per sé sufficiente ai fini della segnalazione, qualora sia possibile escludere con ragionevole certezza, sulla base di tutti gli elementi disponibili, l’effettiva coincidenza con il soggetto inserito nelle liste. Gli elementi sia soggettivi sia oggettivi posti a fondamento del sospetto devono essere adeguatamente rappresentati all’interno della segnalazione.
    Inoltre, si richiamano le analisi finanziarie svolte dalla UIF e da altre FIU estere da cui sono emerse alcune fattispecie, ritenute indicative di possibili anomalie e/o operatività a rischio. Di seguito, si riportano a titolo esemplificativo alcune di esse:

    • l’utilizzo di strumenti che riducono la tracciabilità delle operazioni, ad esempio, tramite strutture societarie complesse, spesso internazionali, finalizzate a nascondere la proprietà reale di beni riconducibili a soggetti sanzionati o collegati, come avviene soprattutto nel settore immobiliare italiano;
    • il coinvolgimento di soggetti terzi, inclusi professionisti, che operano nell’ambito di attività di consulenza, assistenza o supporto che possono agevolare l’elusione delle nuove fattispecie;
    • la triangolazione di fondi sottoposti a misure restrittive, attraverso prestatori di servizi di pagamento operanti in Paesi che non applicano regimi sanzionatori analoghi o tramite circuiti che consentono il rientro dei fondi verso l’Europa evitando determinati controlli;
    • la triangolazione di cripto attività e flussi finanziari, veicolati mediante conti di corrispondenza e l’utilizzo di IBAN virtuali (vIBAN).

    L’uso di tali strumenti sfrutta, infatti, la presenza di uno o più intermediari nei pagamenti, con l’obiettivo di evitare l’applicazione dei controlli rafforzati di adeguata verifica o di dissimulare l’origine o la destinazione dei flussi finanziari riconducibili a soggetti sanzionati.
    Inoltre, la UIF precisa che è necessario prestare attenzione:

    • alle operatività che occultano la localizzazione dei soggetti coinvolti,
    • a raccolte fondi promosse da organizzazioni non lucrative, attivisti, associazioni,
    • presunte donazioni verso aree di conflitto effettuate tramite piattaforme digitali.

    In tali contesti, la Comunicazione ribadisce che sono fondamentali le informazioni raccolte e le valutazioni effettuate nel momento di acquisizione della clientela e di adeguata verifica.
    Ulteriori profili di anomalia possono anche riguardare le attività di importazione ed esportazione di beni di lusso, macchinari industriali ad alto contenuto tecnologico, inclusi beni che possono essere utilizzati per la produzione di armi di distruzioni di massa, soprattutto laddove vengono realizzate attraverso schemi di triangolazione o tramite il coinvolgimento di facilitatori ricorrenti.

    4. Prossimi passi

    Alla luce di quanto sopra rappresentato, tutti i destinatari sono tenuti a:

    • applicare in maniera effettiva e sostanziale gli obblighi previsti, verificando l’adeguatezza dei controlli e presidi esistenti, oltre che l’effettiva capacità dei sistemi di intercettare potenziali operatività anomale;
    • ampliare il perimetro di analisi oltre i soli indicatori espressamente richiamati, considerando in maniera congiunta elementi soggettivi (es. assetti proprietari, collegamenti con soggetti terzi) e oggettivi (es. caratteristiche e modalità dell’operatività), anche sulla base delle evidenze interne disponibili;
    • assicurare adeguati flussi informativi e forme di condivisione delle informazioni, nel caso in cui le attività coinvolgano più destinatari degli obblighi di collaborazione attiva;
    • utilizzare il fenomeno “V01 - Operatività connessa con violazione di misure restrittive dell’Unione” messo a disposizione dalla UIF, in via sperimentale all’interno della piattaforma INFOSTAT-UIF, per agevolare l’individuazione e la corretta tracciabilità delle operatività sospette connesse alle misure restrittive.

     

    [1] Si rimanda al Decreto legislativo 30 dicembre 2025 n.211 recante attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673
    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/09/26G00003/SG

    [2] Cfr. Istruzioni-UIF-per-la-rilevazione-e-la-segnalazione-delle-operazioni-sospette.pdf

    13/05/2026
    PILL n. 04–2026
    L'AUTORE

    Dott.ssa
    Giada Zabarino

    Refink s.r.l.
    Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Refink Holding s.r.l.

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