In data 8 gennaio 2025 l’Autorità Bancaria Europea (“EBA”) ha pubblicato il report finale contenente le Linee Guida per la gestione dei rischi ESG, volte a garantire la resilienza dei modelli di business e dei profili di rischio delle istituzioni nel breve, medio e lungo termine, fissando requisiti specifici per i processi interni e per l’organizzazione della gestione dei rischi ESG. Un contenuto che viene più volte rimarcato all’interno della pubblicazione è l’impegno, per le istituzioni finanziarie [1], di integrare i rischi ESG nel proprio quadro di gestione del rischio, riconoscendo il loro ruolo di fattori abilitanti o amplificatori delle tradizionali categorie di rischio finanziario, tra cui i rischi di credito, mercato, operativi, reputazionali, di liquidità, di modello di business e di concentrazione.
Le Linee Guida mirano a rafforzare l’attenzione del quadro prudenziale sui rischi ESG (ambientali, sociali e di governance) affrontati dalle istituzioni finanziarie, introducendo nuove disposizioni e apportando modifiche a specifici articoli della Direttiva sui Requisiti Patrimoniali (CRD) e del Regolamento sui Requisiti Patrimoniali (CRR). Nello specifico, l’Articolo 4 del CRR fornisce una definizione chiara e uniforme dei principali concetti legati ai rischi ESG, inclusi i rischi ambientali, fisici, di transizione, sociali e di governance. Contestualmente, gli Articoli 73 e 74 della CRD sono stati emendati per richiedere che le strategie e i processi di valutazione dei fabbisogni patrimoniali interni delle istituzioni di credito includano una considerazione degli orizzonti temporali di breve, medio e lungo termine dei rischi ESG, unitamente all’adozione di un'adeguata governance interna.
Le Linee Guida delineano la prospettiva dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) sulle pratiche di supervisione appropriate nell’ambito del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria, specificando come il diritto dell’Unione debba essere applicato in aree tematiche definite. Le autorità competenti, identificate ai sensi dell’Articolo 4(2) del Regolamento (UE) n. 1093/2010, sono invitate a recepire tali Linee Guida integrandole nelle loro pratiche operative ove opportuno.
I principali aspetti disciplinati dalle Linee Guida includono:
In conformità all’Articolo 16(3) del Regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a notificare all’EBA la propria adesione o l’intenzione di conformarsi alle Linee Guida. In caso di mancata conformità, devono essere fornite motivazioni dettagliate. Le disposizioni entreranno in vigore l’11 gennaio 2026 per le istituzioni standard, mentre per le istituzioni piccole e non complesse (Small and Non-Complex Institutions, SNCIs) il termine ultimo di applicazione è fissato per l’11 gennaio 2027.
Nell’ambito della metodologia di riferimento per l’identificazione e la misurazione dei rischi ESG, le istituzioni devono integrare tali rischi nelle loro strategie e procedure interne, eseguendo regolarmente un’analisi di materialità. Tale analisi deve essere condotta almeno annualmente, mentre per le istituzioni piccole e non complesse (SNCIs) il requisito è biennale. L’analisi deve seguire un approccio orientato al rischio, valutando sia la probabilità di accadimento sia l’entità potenziale degli effetti finanziari dei rischi ESG nel breve e medio termine, estendendo inoltre la valutazione a un orizzonte di lungo termine di almeno 10 anni. Per i rischi ambientali, è richiesto l’uso di informazioni sia qualitative che quantitative, adottando un approccio integrato e in linea con le migliori prassi del settore. Questa analisi deve essere integrata nel processo di valutazione interna dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP), garantendo coerenza tra i diversi elementi di valutazione.
Le Linee Guida stabiliscono che le istituzioni devono adottare una combinazione di metodologie per la misurazione dei rischi ESG, incluse quelle basate su esposizione, settore, portafoglio e scenari. Queste metodologie devono coprire orizzonti temporali di breve, medio e lungo termine. La raccolta e la gestione dei dati sono aspetti fondamentali: le istituzioni devono implementare sistemi informativi robusti per garantire la qualità e la granularità dei dati necessari.
Le istituzioni devono integrare i rischi ESG in tutte le categorie di rischio tradizionali, inclusi i rischi di credito, di mercato, operativi, di liquidità e reputazionali. Questo include:
Le Linee Guida tengono conto del principio di proporzionalità, consentendo alle SNCIs di adottare disposizioni meno complesse. Tuttavia, tutte le istituzioni, indipendentemente dalla loro dimensione, devono dimostrare capacità adeguate nella gestione dei rischi ESG.
Le Linee Guida EBA/GL/2025/01 rappresentano un passo cruciale per l’integrazione della sostenibilità nel settore finanziario. La loro adozione contribuirà a garantire che le istituzioni siano preparate ad affrontare le sfide poste dai rischi ESG, promuovendo al contempo la resilienza del sistema finanziario e supportando la transizione verso un'economia sostenibile.
Per visionare il documento ufficiale relativo alle linee guida finali del 8 gennaio 2025, cliccare qui.
[1] In tema di Applicazione Soggettiva, le linee guida emanate dall’EBA si rivolgono, in via prioritaria, alle “Autorità competenti” come definite all’interno dell’art. 4, paragrafo 2, punto (i) del Regolamento (UE) n.1093/2010 e alle “Istituzioni finanziarie” come definite dall’art. 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1093/2010, che sono anche istituti ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, punto 3 del Regolamento (UE) n. 575/2013.
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