Premessa
Preliminarmente si ricorda che alla fine del 2024 è stato pubblicato il pacchetto normativo Listing act (comprendente un regolamento e due direttive) [1], con il quale sono state apportate rilevanti modifiche con riguardo, tra l’altro, alla disciplina in materia di prospetti e di abusi di mercato. La riforma europea è volta a favorire il processo di costruzione della Capital Markets Union, muovendo dalla esigenza di sviluppare le potenzialità dei mercati dei capitali in ambito europeo e di incentivare l’afflusso di risorse finanziarie soprattutto per le PMI.
Ancora si ricorda che, in data 5 marzo 2024, è stata pubblicata la Legge n. 21, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile (di seguito anche “Legge Capitali”).
Al fine di recepire tali novità, in data 16 marzo 2026,Consob ha avviato la consultazione per le proposte di modifica dei regolamenti in materia di emittenti, mercati e operazioni con parti correlate; ad esito della citata consultazione, l’Autorità ha pubblicato la Delibera n. 23979 del 14 maggio 2026 con la quale sono state apportate modifiche ai citati regolamenti, aventi ad oggetto:
La presente Pill ha finalità meramente ricognitive e informative e non intende fornire un’analisi esaustiva di dettaglio degli impatti derivanti né sostituire le valutazioni che ciascun destinatario è tenuto a svolgere. La Pill si propone, invece, di illustrare in forma sintetica le principali novità introdotte, al fine di supportare e proporre una prima valutazione delle aree eventualmente interessate da interventi di adeguamento.
1. Destinatari
2. Data di applicazione
La Delibera n. 23979 del 14 maggio 2026 entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La modifica relativa all’eliminazione dell’obbligo per gli emittenti di depositare presso la Consob i prospetti ed i supplementi di titoli equity e non equity a seguito della loro approvazione (di cui all’articolo 1, comma 1, lettera B, punto I, a), n. 2) si applica a decorrere dal 15 giugno 2026.
3. Obiettivi ed aspetti principali
3.1 Le modifiche del Listing act in materia di internal dealing
Il Listing Act interviene in modo rilevante sulla disciplina in materia di prospetti e di abusi di mercato, introducendo misure volte a ridurre oneri regolamentari non essenziali e ad accrescere la proporzionalità degli obblighi informativi.
Tra gli ambiti maggiormente interessati dalle modifiche europee assume particolare rilievo la disciplina dell’internal dealing [2].
I nuovi paragrafi 8 e 9 dell’articolo 19 MAR, come novellati dal Listing Act, ridefiniscono la soglia di rilevanza per la notifica delle operazioni effettuate dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché dalle persone a esse strettamente legate.
In particolare, viene stabilita una soglia di default, pari a 20.000 euro, calcolata su base annuale mediante il cumulo delle operazioni effettuate nel corso dell’anno civile, senza possibilità di compensazione.
La medesima disposizione attribuisce, tuttavia, all’Autorità competente la facoltà di modificare tale soglia, incrementandola fino a 50.000 euro ovvero riducendola fino a 10.000 euro [3], sulla base di una valutazione delle condizioni del mercato di riferimento e previa comunicazione all’ESMA, corredata dalle relative motivazioni. Tale potere è riconosciuto direttamente dalla normativa europea e, nell’ordinamento nazionale, è esercitabile da Consob, quale autorità competente designata ai sensi dell’art. 187-octies, comma 1, del TUF.
La Delibera n. 23979 ha previsto il ricorso a tale facoltà, inserendosi nel solco delle iniziative che Consob ha promosso negli ultimi anni per favorire l’accesso al mercato dei capitali italiano. In particolare, l’obiettivo dichiarato dall’Autorità è quello di conseguire una maggiore proporzionalità degli obblighi di trasparenza in materia di internal dealing, riducendo oneri amministrativi che non appaiono giustificati da specifiche caratteristiche del mercato nazionale, senza incidere negativamente sulla tutela dell’integrità del mercato e sulla qualità dell’informazione a disposizione degli investitori.
Alla luce di tali elementi, l’Autorità ha deciso di esercitare l’opzione prevista dall’articolo 19, paragrafo 9, del MAR, mediante la modifica dell’articolo 152-quinquies.1 del Regolamento Emittenti, innalzando la soglia di rilevanza delle operazioni di internal dealing a 50.000 euro [4].
3.2 Coordinamento con la Legge capitali
Tale legge, com’è noto, ha introdotto rilevanti modifiche al TUF, tra cui, in particolare:
Gli interventi sono finalizzati a garantire l’allineamento sistematico della normativa secondaria della Consob al nuovo quadro normativo, attraverso l’eliminazione o l’adeguamento delle disposizioni regolamentari attuative di norme abrogate o modificate dal legislatore.
L’intervento regolamentare oggetto di analisi ha quindi previsto:
3.3 Altri interventi di semplificazione in materia di offerte al pubblico
Un ulteriore ambito è quello che riguarda la disciplina dei prospetti e delle offerte al pubblico di titoli.
Anche in questo caso, le modifiche sono ispirate a esigenze di semplificazione e di maggiore coerenza con la normativa europea di riferimento.
Si tratta, in particolare, delle modifiche concernenti le seguenti disposizioni:
4. Prossimi passi
Alla luce di quanto rappresentato nei paragrafi precedenti, si suggerisce di valutare l’opportunità di:
In generale, quindi, si richiama l’attenzione nell’analisi e nell’applicazione delle novità normative sopra delineate.
[1] Il citato pacchetto legislativo comprende il Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014; la Direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l’ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione; la Direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 che modifica la direttiva 2014/65/UE e che abroga la direttiva 2001/34/CE.
[2] Con il termine Internal Dealing si è soliti identificare le operazioni di compravendita sui titoli di una società quotata da parte dei propri amministratori, sindaci e top managers.
[3] Si ricorda che la versione originaria del MAR prevedeva una soglia di rilevanza pari a 5.000 euro, al di sotto della quale le operazioni non erano soggette a obblighi di comunicazione, attribuendo tuttavia all’autorità competente la facoltà di innalzare tale soglia fino a 20.000 euro. La Consob ha esercitato tale facoltà nel 2017, elevando la soglia a 20.000 euro, in un’ottica di maggiore proporzionalità degli adempimenti richiesti dalla disciplina in esame.
[4] Nel panorama europeo, diversi ordinamenti comparabili – tra cui Francia, Germania e Danimarca – si sono già orientati verso l’innalzamento della soglia a 50.000 euro, mentre solo Malta ha esercitato l’opzione per la riduzione a 10.000 euro.
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