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    Segnalazioni statistiche e di vigilanza – Consultazione pubblica riguardante l’aggiornamento delle Circolari n. 189 e n. 154 della Banca d’Italia

    Premessa

    Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento delle Circolari nn. 189 e 154 che disciplinano le segnalazioni di vigilanza degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
    L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) non è stata effettuata, tenuto conto che gli interventi sulle segnalazioni hanno riguardato il recepimento di normative sovranazionali già oggetto di analisi di impatto.

    Destinatari della consultazione pubblica

    La consultazione si rivolge alle categorie di intermediari attualmente destinatari delle Circolari e, pertanto, alle SGR, ai gestori di FIA e, in generale, a chiunque possa avere interesse[1] a trasmettere osservazioni e commenti sul documento in consultazione.

    Obiettivo della consultazione pubblica

    Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica:

    1. la Bozza del 24° aggiornamento della Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993, “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”;

    2. la Bozza del 77° aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991, “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”.

    Gli interventi di modifica sono finalizzati a recepire:
    a. le nuove richieste informative previste dal Regolamento (UE) 2024/1988[2] della Banca Centrale Europea relativo alle statistiche sui fondi di investimento.

    Al riguardo Banca d’Italia specifica che:

    • una delle principali novità introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1988 è la richiesta di alcune informazioni con un livello di granularità elevato. In particolare, vengono richieste informazioni sui titoli in portafoglio dell’OICR, dettagliate per codice ISIN - titolo per titolo - su base mensile, oltre a specifiche richieste relative ai titoli privi di codice ISIN. Per quest’ultimi in particolare, nell’aggiornamento, viene recepita la deroga di cui all’art. 10, paragrafo 8.b del Regolamento (UE) 2024/1988, che consente agli OICR di segnalare i titoli privi di codice ISIN in forma più aggregata qualora il valore di mercato del totale delle consistenze in tali titoli sia inferiore al 5%;
    • del totale delle consistenze dei titoli detenuti. Tale previsione è stata recepita introducendo una segnalazione di tipo aggregata per i titoli privi di ISIN che rispettano tale condizione mentre vi è una segnalazione più granulare per gli altri titoli. Vengono comunque introdotti specifici attributi informativi;
    • per limitare gli oneri segnaletici, è stata inoltre recepita la previsione del Regolamento (UE) 2024/1988 che consente alle Banche Centrali Nazionali di concedere deroghe ai fondi soggetti alle norme contabili nazionali che consentono la valutazione delle loro attività con frequenza inferiore a quella mensile (art. 10, paragrafo 5 e 6). Pertanto, in linea generale, non sono state modificate le frequenze per tale tipologia di fondi (generalmente semestrali/annuali), ad eccezione di alcune informazioni sulla composizione del portafoglio, sulla situazione delle quote/azioni emesse per le quali, in linea con il Regolamento (UE) 2024/1988, viene richiesta una frequenza trimestrale;
    • nel Regolamento (UE) 2024/1988vengono inoltre richiesti specifici e dettagliati dati sul reddito percepito dal fondo e sui dividendi versati (con frequenza mensile) nonchè sulle commissioni versate dagli azionisti al fondo (con frequenza annuale). Limitatamente ai fondi soggetti alle norme contabili nazionali di cui al paragrafo precedente, viene concessa la possibilità di segnalare il reddito percepito e i dividendi versati su base trimestrale;

    b. le misure introdotte dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge Capitali) di semplificazione del regime di vigilanza sulle SICAV e SICAF in gestione esterna[3].

    Al fine di individuare in modo più puntuale le richieste segnaletiche per le varie tipologie di OICR (fondi comuni aperti e chiusi e SICAV/SICAF) e di non intervenire sulle segnalazioni dei fondi comuni di investimento aperti monetari e delle SICAV monetarie, la struttura delle Circolari n. 189 e n. 154 è stata rivista, separando gli schemi e le istruzioni segnaletiche relative a questi operatori da quelle degli altri OICR. Nelle vigenti Circolari, infatti, vi è un unico schema segnaletico per gli OICR monetari e per quelli non monetari.
    Dal punto di vista tecnico, il formato di scambio delle segnalazioni degli OICR viene modificato, passando da quello attualmente vigente (c.d. PUMA) al formato XML.

    Termine entro cui inviare i commenti e prossimi passi

    Le osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 30 giorni dalla pubblicazione del Documento sul sito web della Banca d’Italia, tramite pec oppure in forma cartacea[4]

    La Banca d’Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti e pubblicherà il testo finale delle disposizioni sul proprio sito web. Il documento sarà corredato da un apposito “resoconto della consultazione[5]”.

    Entrata in vigore delle modifiche segnaletiche

    Le modifiche segnaletiche entrano in vigore dalla data di riferimento del 31 dicembre 2025.

    ***

    Per consultare il documento di consultazione e le bozze del 24° aggiornamento della Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 e del 77° aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 e i relativi, cliccare qui.

    [1] In tema di Applicazione Soggettiva, le linee guida emanate dall’EBA si rivolgono, in via prioritaria, alle “Autorità competenti” come definite all’interno dell’art. 4, paragrafo 2, punto (i) del Regolamento (UE) n.1093/2010 e alle “Istituzioni finanziarie” come definite dall’art. 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1093/2010, che sono anche istituti ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, punto 3 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

    [2] In tema di Applicazione Soggettiva, le linee guida emanate dall’EBA si rivolgono, in via prioritaria, alle “Autorità competenti” come definite all’interno dell’art. 4, paragrafo 2, punto (i) del Regolamento (UE) n.1093/2010 e alle “Istituzioni finanziarie” come definite dall’art. 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1093/2010, che sono anche istituti ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, punto 3 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

    [3] In tema di Applicazione Soggettiva, le linee guida emanate dall’EBA si rivolgono, in via prioritaria, alle “Autorità competenti” come definite all’interno dell’art. 4, paragrafo 2, punto (i) del Regolamento (UE) n.1093/2010 e alle “Istituzioni finanziarie” come definite dall’art. 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1093/2010, che sono anche istituti ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, punto 3 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

    [4] In tema di Applicazione Soggettiva, le linee guida emanate dall’EBA si rivolgono, in via prioritaria, alle “Autorità competenti” come definite all’interno dell’art. 4, paragrafo 2, punto (i) del Regolamento (UE) n.1093/2010 e alle “Istituzioni finanziarie” come definite dall’art. 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1093/2010, che sono anche istituti ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, punto 3 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

    [5] In tema di Applicazione Soggettiva, le linee guida emanate dall’EBA si rivolgono, in via prioritaria, alle “Autorità competenti” come definite all’interno dell’art. 4, paragrafo 2, punto (i) del Regolamento (UE) n.1093/2010 e alle “Istituzioni finanziarie” come definite dall’art. 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1093/2010, che sono anche istituti ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, punto 3 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

    28/01/2025
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