La Comunicazione di Banca d’Italia del 30 dicembre 2024 fa seguito:
Anche la presente comunicazione ha quali destinatari gli intermediari sottoposti alla vigilanza prudenziale di Banca d’Italia che rientrano nella definizione di “entità finanziarie” del Regolamento DORA (i.e. banche, imprese di investimento, gestori, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, emittenti di token collegati ad attività, prestatori di servizi per le cripto attività, fornitori di servizi di crowdfunding – di seguito “intermediari”).
1. Istituzione/collocazione della funzione di controllo dei rischi ICT
Il Regolamento DORA prevede l’obbligo di attribuire la responsabilità della gestione dei rischi informatici ad una funzione di controllo (“funzione di controllo ICT”), che abbia un livello appropriato di indipendenza, al fine di evitare conflitti di interesse, senza tuttavia definire specifiche regole sulla sua collocazione organizzativa.
In assenza di diverse indicazioni nella complessiva disciplina europea, Banca d’Italia, nel rispetto dei principi di proporzionalità e neutralità organizzativa, ed in continuità con quanto già previsto per le banche all’interno della Circolare 285/2013, precisa che gli intermediari potranno valutare se:
oppure
Banca d’Italia specifica, inoltre, che:
2. Comunicazione su servizi ICT
Il Regolamento DORA prevede che i destinatari debbano informare l’autorità competente in merito a eventuali accordi contrattuali previsti per l’utilizzo di servizi ICT a supporto di funzioni essenziali o importanti (FEI), nonché del momento in cui una funzione diventa essenziale o importante.
Il Regolamento DORA non specifica, tuttavia, le tempistiche di questa informativa preventiva né prevede un potere di autorizzazione/nulla osta da parte dell’autorità competente.
Al riguardo Banca d’Italia chiarisce che, con l’entrata in vigore del Regolamento DORA, quindi a decorrere dal 17 gennaio 2025:
3. Segnalazione incidenti ICT
In applicazione del Regolamento DORA, gli intermediari devono segnalare all’Autorità di Vigilanza i gravi incidenti ICT e, su base volontaria, le minacce informatiche significative.
Al riguardo Banca d’Italia precisa che a decorrere dal 17 gennaio 2025 la disciplina vigente in materia sarà abrogata e sostituita dallo schema di notifica disciplinato dal nuovo Regolamento e dagli atti delegati (RTS e ITS).
In particolare, gli intermediari devono:
4. Threat Led Penetration Test (“TLPT”)
In applicazione del Regolamento DORA, i destinatari identificati secondo i criteri definiti dall’apposito atto delegato in corso di adozione sono tenuti a effettuare test avanzati di penetrazione basati su minacce (“TLPT”) almeno ogni tre anni.
Per quanto riguarda gli intermediari vigilati direttamente da Banca d’Italia, l’Autorità di Vigilanza precisa che il processo di identificazione degli intermediari obbligati ad effettuare i TLPT è ancora in corso e una volta concluso procederà ad informare i soggetti interessati nonché a definire, successivamente, una pianificazione per l’esecuzione dei test.
Per consultare la Comunicazione di Banca d’Italia del 30 dicembre, cliccare qui.
[1] A partire dal 17 gennaio 2025, non dovranno ritenersi più applicabili i seguenti procedimenti amministrativi di divieto dell’esternalizzazione previsti dalla normativa secondaria della Banca d’Italia, ove aventi ad oggetto l’esternalizzazione di servizi ICT a supporto di FEI:
Milano
Piazza Giuseppe Missori, 2 – 20122
Roma
Via Ludovisi, 45 – 00187
(MI) +39 02.36.63.92.21
info@refink.eu
You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.
Puoi scegliere di impedire a questo sito web di aggregare e analizzare le azioni che intraprendi qui. Ciò proteggerà la tua privacy, ma impedirà al proprietario di imparare dalle tue azioni e di creare un'esperienza migliore per te e per gli altri utenti.