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    Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento DORA

    Con atto del governo n. 242 è stato adottato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/ce, 2011/61/CE, 2013/36/ UE, 2014/59/ UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (242) (di seguito, “Schema Dlgs”).

    Lo Schema Dlgs, composto da 17 articoli che danno attuazione all’articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022- 2023), riguarda essenzialmente tre aspetti:

    • estensione dell’ambito di applicazione della normativa DORA;
    • individuazione delle autorità competenti;
    • definizione del sistema sanzionatorio.
    1. Estensione dell’ambito di applicazione della normativa DORA

    Merita innanzitutto rilevare la novità più impattante dello Schema Dlgs, ovvero l’estensione dell’ambito di applicazione della normativa DORA anche gli intermediari finanziari e a Bancoposta.

    Sul punto si ricorda che, il Regolamento DORA, non individuava tra i soggetti destinatari della norma gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (cd. “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB”), anche in considerazione del fatto che, com’è noto, si tratta di soggetti non contemplati da alcuna norma europea.

    Lo Schema Dlgs, invece, ricomprende anche gli intermediari finanziari e Bancoposta individuando, al Capo III le disposizioni applicabili a questi soggetti.

    Con particolare riferimento agli intermediari finanziari, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 dello Schema Dlgs, al fine di conseguire un livello di resilienza operativa digitale e di assicurare la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, le disposizioni applicabili agli intermediari finanziari sono individuate secondo il principio di proporzionalità richiamato nei criteri di delega, richiedendo quindi a tali soggetti l’adozione del quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici (cd. “ICT risk management framework semplificato”). Più precisamente si rendono applicabili le seguenti disposizioni del Regolamento DORA e, in quanto compatibili, le relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione.

    Disposizione del regolamento DORA applicabili agli intermediari finanziari
    Articolo Descrizione
    4 Applicazione del principio di proporzionalità, tenuto conto:

    • (i) delle loro dimensioni;
    • (ii) del profilo di rischio complessivo;
    • (iii) della natura, portata e complessità dei loro servizi, della loro attività e della loro operatività.
    16, par. 1 e 2 Adozione di un quadro semplificato per la gestione dei rischi informatici che consenta, in particolare, di garantire:

    • (a) un costante monitoraggio di tutti i sistemi di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC o ICT);
    • (b) la tempestiva individuazione e rilevazione delle fonti di rischi informatici e delle anomalie dei sistemi informatici;
    • (c) l’implementazione di misure di backup e ripristino delle funzioni essenziali, con relativi test periodici;
    • (d) programmi di formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza delle TIC per il personale e la dirigenza.
    • Il quadro deve essere documentato e riesaminato periodicamente e in seguito a incidenti gravi.
    17 Definizione ed attuazione di un processo di gestione, classificazione e segnalazione degli incidenti connessi alle TIC.
    18, par. 1 e 2 Classificazione degli incidenti connessi alle TIC e delle minacce informatiche significative.
    19, par. 1, 2, 3, 4 e 5 Segnalazione dei gravi incidenti TIC all’autorità di vigilanza competente e notifica, su base volontaria, delle minacce informatiche significative per il sistema finanziario, gli utenti o i clienti.
    Si applica il modello previsto dall’articolo 20 del Regolamento.
    22, par. 1 Riscontri tempestivi, pertinenti e proporzionali, nonché orientamenti di alto livello da parte dell’autorità di vigilanza competente a seguito della notifica iniziale e delle successive relazioni.
    24 Requisiti generali per lo svolgimento dei test di resilienza operativa digitale per entità diverse dalle microimprese. Il programma di test deve essere solido, esaustivo e parte integrante del quadro di gestione dei rischi informatici, comprendendo valutazioni, test, metodologie, pratiche e strumenti, con cadenza almeno annuale su tutti i sistemi e applicazioni TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti.
    25, par. 1 Test di strumenti e sistemi di TIC: valutazione e scansione delle vulnerabilità, analisi open source, valutazioni della sicurezza delle reti, analisi delle carenze, esami della sicurezza fisica, questionari, soluzioni di scansione software, esami del codice sorgente, test basati su scenari, test di compatibilità, test di prestazione, test end-to-end e test di penetrazione.
    28, par. 1,3,4,5,6,7 e 8 Principi generali per una solida gestione dei rischi informatici derivanti da terzi.
    29 Valutazione preliminare del rischio di concentrazione delle TIC a livello di entità.
    30, par. 1, 2, 3 e 4 Principali disposizioni contrattuali concernenti l'individuazione dei diritti e degli obblighi dell'entità finanziaria e del fornitore terzo di servizi TIC.
    31, par. 12 Designazione di un fornitore terzo critico di servizi TIC, stabilito in un paese terzo, qualora il fornitore abbia istituito un'impresa figlia nell'Unione entro 12 mesi dalla designazione.
    45 Meccanismi di condivisione delle informazioni tra entità finanziarie.
    51 Esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative e misure di riparazione da parte dell’autorità di vigilanza competente.
    54 Pubblicazione delle sanzioni amministrative senza indebito ritardo sul sito ufficiale dell’autorità di vigilanza competente.
    55 Obbligo del segreto professionale per chi presta o ha prestato attività alle autorità competenti, sulle informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del Regolamento.
    56 Protezione dei dati: le autorità competenti possono trattare i dati personali solo se necessario per adempiere ai rispettivi obblighi e doveri previsti dal Regolamento.

    Viene altresì precisato che agli intermediari finanziari che si qualificano come microimprese ai sensi del Regolamento DORA), non si applica l’art. 24. Questi intermediari finanziari, inoltre, eseguono i test di cui all’art. 25 par. 1 Regolamento DORA con le modalità previste dall’art. 25, par. 3 del medesimo regolamento.

    Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 60), del regolamento DORA, si definisce “microimpresa” un'entità finanziaria, diversa da una sede di negoziazione, una controparte centrale, un repertorio di dati sulle negoziazioni o un depositario centrale di titoli, che: (i) occupa meno di 10 persone e (ii) realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro

    Infine, viene attribuito il compito a Banca d’Italia di individuare, nelle disposizioni attuative, l’eventuale categoria di intermediari finanziari da considerarsi “significativi” e a cui applicare l’ICT risk management framework completo anziché quello semplificato. In tal senso, in luogo dell’art. 16 par. 1 e 2 del Regolamento DORA, trova applicazione quanto previsto dagli artt. 5-14 del medesimo regolamento e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, in quanto compatibili.

    L’art. 7, a cui si rinvia integralmente, invece, individua le disposizioni applicabili a Bancoposta.

    2. Individuazione delle autorità competenti

    Il Capo II dello Schema Dlgs individua le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal Regolamento DORA e, in particolare, attribuisce alla Banca d’Italia la competenza a verificare il rispetto degli obblighi posti a carico di Cassa Depositi e Prestiti SpA, degli intermediari finanziari e di Bancoposta.

    Viene inoltre previsto che Banca d’Italia (quale autorità competente) e Consob (quale osservatore) parteciperanno al forum di sorveglianza di cui all’art. 32 del Regolamento DORA, insieme ad un rappresentante di IVASS e COVIP (quali osservatori) a seconda delle tematiche trattate. L’art. 5 dello Schema Dgls, in particolare, disciplina le modalità di partecipazione e lo scambio di informazioni relative al forum di sorveglianza.

    Si ricorda che il citato articolo 32 stabilisce che il comitato congiunto istituisce il forum di sorveglianza come sottocomitato incaricato di coadiuvare il lavoro del comitato congiunto e dell'Autorità di sorveglianza capofila, per quanto concerne i rischi informatici derivanti da terzi in tutti i settori finanziari. Il forum di sorveglianza prepara i progetti di posizioni comuni e atti comuni del comitato congiunto in tale ambito e discute periodicamente gli sviluppi rilevanti in materia di vulnerabilità e rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Information and Communication Technologies–TIC), promuovendo un approccio coerente al monitoraggio dei rischi informatici derivanti da terzi a livello dell'Unione.
    Si ricorda, altresì, che il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, istituito dall’articolo 54 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, funge da forum in cui l’Autorità coopera regolarmente e strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) per assicurare l’uniformità intersettoriale tenendo conto delle specificità settoriali, in particolare per quanto concerne:

    • i conglomerati finanziari e, ove richiesto dal diritto dell’Unione, il consolidamento prudenziale;
    • la contabilità e la revisione dei conti;
    • le analisi macroprudenziali degli sviluppi intersettoriali, dei rischi e delle vulnerabilità in termini di stabilità finanziaria;
    • i prodotti di investimento al dettaglio;
    • la cibersicurezza;
    • lo scambio di informazioni e di migliori prassi con il Comitato europeo per il rischio sistemico-CERS e le altre Autorità europee di vigilanza-AEV;
    • i servizi finanziari al dettaglio e le tematiche inerenti alla protezione dei depositanti, dei consumatori e degli investitori;
    • la consulenza del comitato all'Autorità europea di vigilanza.

    Ancora, nell’ambito dell’art. 4, vengono identificate le Autorità competenti a ricevere le segnalazioni dei gravi incidenti TIC e le notifiche volontarie alle minacce informatiche significative, di cui all’art. 19 del Regolamento DORA. Nello specifico, per ogni tipologia di entità finanziaria soggetto al Regolamento DORA, nonché per Bancoposta e per gli intermediari finanziari, viene individuata l’Autorità Competente DORA destinataria di tali segnalazioni e notifiche.

    Rinviando alla nostra Pill 1/2025, visionabile cliccando qui, per un approfondimento sul tema delle segnalazioni dei gravi incidenti ICT, si riporta di seguito uno schema illustrativo delle Autorità Competenti DORA per ciascun destinatario della norma.

    Autorità competente DORA e Destinatari
    Autorità competente DORA Destinatari
    Banca d’Italia a) enti creditizi; b) istituti di pagamento; c) prestatori di servizi di informazione sui conti;
    d) istituti di moneta elettronica; e) imprese di investimento; f) fornitori di servizi per le cripto attività;
    h) controparti centrali; l) società di gestione; s) fornitori di servizi di crowdfunding
    Sedi di negoziazioni all’ingrosso di titoli di stato
    Cassa depositi e prestiti SpA
    Intermediari finanziari
    Bancoposta
    Consob Depositari centrali di titoli e sedi di negoziazione, ad esclusione delle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato
    IVASS Imprese di assicurazione e di riassicurazione e intermediari assicurativi, riassicurativi e intermediari assicurativi a titolo accessorio
    COVIP Enti pensionistici aziendali o professionali

    Viene inoltre specificato che, qualora vi siano entità finanziarie vigilate da più Autorità, l’Autorità ricevente come sopra individuata dovrà trasmettere tempestivamente alle altre Autorità competenti la notifica iniziale e ciascuna relazione ex art. 19, par. 4 Regolamento DORA relative ai gravi incidenti TIC nonché le notifiche volontarie relative alle minacce informatiche significative, in base alle modalità definite nei protocolli di intesa.

    In merito, si segnala che, oltre alla notifica iniziale, le relazioni richiamate dal sopra citato articolo 19, paragrafo 4, sono le seguenti:

    • una relazione intermedia dopo la notifica iniziale, non appena lo stato originario dell’incidente muta in maniera significativa o il trattamento del grave incidente TIC cambia alla luce delle nuove informazioni disponibili, seguita, a seconda dei casi, da notifiche aggiornate, ogni qualvolta sia disponibile un aggiornamento della situazione, nonché su specifica richiesta dell’autorità competente;
    • una relazione finale, quando l’analisi delle cause che hanno dato origine all’incidente sia stata completata, indipendentemente dal fatto che le misure di attenuazione siano già state attuate, e quando al posto delle stime siano disponibili i dati dell’impatto effettivo.

    In particolare, per le notifiche ricevute dalle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di stato, la notifica iniziale ex art. 19, par. 4 del Regolamento DORA e le notifiche volontarie saranno trasmette da Banca d’Italia al Ministero dell’economia e delle finanze contestualmente alla trasmissione alla Consob.

    Ancora viene previsto che le entità finanziarie del settore bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari di cui all’allegato I alla direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, nonché i soggetti appartenenti al settore bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari identificati come critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, forniscono, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, comma 6, del regolamento DORA, anche a CSIRT Italia la notifica iniziale dei gravi incidenti TIC e ciascuna relazione di cui al medesimo articolo 19, paragrafo 4, del regolamento DORA, utilizzando i modelli e nel rispetto dei termini definiti ai sensi dell’articolo 20 del medesimo regolamento. Anche le notifiche su base volontaria delle minacce significative effettuate dalle entità finanziarie che precedono possono essere trasmette al CSIRT Italia.

    A tal proposito, si evidenzia che l’obbligo informativo al Gruppo nazionale di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT) è previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, comma 6, del regolamento DORA. In particolare, si dispone che, fatta salva la segnalazione dei gravi incidenti TIC da parte dell’entità finanziaria all’autorità competente interessata, gli Stati membri possono stabilire, in aggiunta, che alcune o tutte le entità finanziarie forniscano, altresì, la notifica iniziale e ciascuna relazione di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo, utilizzando i modelli di cui all’articolo 20 del regolamento DORA, alle autorità competenti o ai gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (computer security incident response teams - CSIRT) designati o istituiti a norma della direttiva (UE) 2022/2555 (c.d. NIS 2).

    L’art. 5, disciplina i protocolli d’intesa e scambio di informazioni tra le autorità competenti.

    3. Definizione del sistema sanzionatorio

    Il Capo IV è dedicato ai poteri di vigilanza e alle sanzioni. In particolare, l’art. 8 e 9 dello Schema Dlgs individuano, rispettivamente, i poteri di vigilanza e i poteri regolamentari. Importante rilevare che le autorità competenti DORA hanno, inter alia, il potere di effettuare accessi e ispezioni presso i fornitori terzi di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali e importanti, eventualmente anche convocando gli amministratori, i sindaci e il personale per richiedere di fornire informazioni e di esibire documenti.

    Quanto, invece, al tema delle sanzioni amministrative applicabili ai destinatari, lo Schema Dlgs interviene sul TUB delineando il seguente impianto sanzionatorio:

    • le condotte più gravi, in materia di governance, organizzazione e responsabilità del management, sono sanzionate da 30.000 euro al 10% del fatturato
    • le condotte meno gravi, come quelle relative alla classificazione degli incidenti sono sanzionate da 30.000 euro, ma con un massimo edittale del 7% del fatturato dell’ente
    • per gli istituti di pagamento, le SIM o le SGR, si applica il massimo edittale del 10% solo in cui tale percentuale sia superiore a 5 milioni
    • nel caso dei depositari centrali di titoli e dei relativi fornitori di servizi TIC, in caso di sanzioni gravi, il minimo edittale rimane 30.000€, mentre il massimo è di 20 milioni o il 10% del fatturato, qualora sia superiore
    • le sanzioni sono dirette anche ai fornitori di servizi TIC, per cui, a seconda della tipologia di soggetto al quale erogano i propri servizi, i fornitori saranno soggetti a regimi sanzionatori differenti
    • i soggetti apicali (coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo del personale), quando l’inosservanza è conseguenza della violazione dei doveri propri o dell’organo di appartenenza e la condotta ha inciso sull’organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la violazione da parte dell’ente, saranno punite con un importo da 5.000 euro a 5 milioni, in caso di condotte più gravi o fino a 3,5 milioni in caso di condotte meno gravi
    • potrà essere applicata altresì ai soggetti apicali la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del D. Lgs. 58/1998, del D. Lgs. 209/2005, del D. Lgs. 129/2024 o presso fondi pensione.

    ***

    4. Conclusioni

    Il Decreto Legislativo entra in vigore a partire dal 17 gennaio 2025. Si dispone, tuttavia, un’applicazione differita al 1° gennaio 2027 per quanto riguarda la disciplina relativa alla resilienza operativa digitale applicabile agli intermediari finanziari (contenuta nell’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto), per accordare ad essi un congruo periodo per adattarsi alle nuove disposizioni.

    Per visionare il documento ufficiale cliccare qui.

    10/03/2025
    PILL n. 08–2025

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    Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Refink Holding s.r.l.

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